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Tribunale di Padova: non può considerarsi lavoro a domicilio quello svolto dal detenuto


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Con la sentenza n. 242 del 18.06.2020, il Tribunale di Padova afferma che il detenuto non può essere qualificato come un lavoratore a domicilio, venendo a mancare in ambito carcerario la sussistenza dei requisiti essenziali di tale tipologia contrattuale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di vedere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una cooperativa, durante il periodo in cui il medesimo era stato detenuto presso il carcere di Padova.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver svolto sempre le medesime mansioni di operatore telefonico addetto al Cup ospedaliero, in forza di un primo contratto di tirocinio formativo e di un successivo contratto di lavoro a domicilio con retribuzione a cottimo.

La sentenza

Il Tribunale afferma, preliminarmente, che requisiti essenziali per la qualificazione di un rapporto come di lavoro a domicilio sono: lo svolgimento dell’attività presso locali di cui il prestatore ha la piena disponibilità, la libera gestione del tempo della prestazione con conseguenti deroghe all'applicazione della disciplina dell'orario di lavoro e l'assenza di un coordinamento spaziale e temporale con l'attività di impresa, che comporta l'esercizio dei poteri datoriali di direzione, controllo e disciplinari in forma attenuata.

Secondo il Giudice, tutti i predetti requisiti risultano assenti nel caso di specie, infatti:
- in ambito carcerario non esistono ambienti nella disponibilità del detenuto e l'accesso ed i tempi di permanenza all’interno degli stessi sono determinati dall'amministrazione penitenziaria. Non a caso, il ricorrente ha svolto la prestazione all’interno di locali concessi in comodato d’uso alla cooperativa datrice;
- il lavoratore non ha avuto alcune libertà nella gestione temporale del rapporto, posto che gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta sono decisi unilateralmente dall'amministrazione penitenziaria;
- i poteri datoriali sono stati esercitati in forma cogente dalla cooperativa datrice, tanto che la stessa ha organizzato il lavoro mediante propri supervisori ed ha controllato i dipendenti in tempo reale tramite un collegamento informatico con l'azienda sanitaria.

Su tali presupposti, il Tribunale di Padova accoglie il ricorso del detenuto, riconducendo il rapporto di lavoro del medesimo nell’alveo della subordinazione ex art. 2094 c.c.

A cura di Fieldfisher