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Tribunale di Milano: conversione del contratto di lavoro intermittente stipulato da aziende sprovviste di dvr


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Con la sentenza n. 1806 del 19.06.2017, il Tribunale di Milano afferma che la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente da parte di una società sprovvista di dvr, in violazione del precetto di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2015, comporta, quale sanzione, la conversione del rapporto di lavoro a chiamata in ordinario rapporto di lavoro subordinato (sul punto si veda anche: INL – Circ. n. 49 del 15.03.2018: Lavoro intermittente – sanzione per l’assenza della valutazione dei rischi).

Il fatto affrontato

Il prestatore, assunto con contratto di lavoro intermittente, deducendo di aver prestato la propria attività per almeno otto ore al giorno al servizio dell’azienda e di non essere stato più chiamato dal datore a seguito di un infortunio, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della sussistenza, tra le parti, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time.
A fondamento della propria domanda, denuncia l’illegittimità del contratto sotto molteplici fattori, tra cui la mancata redazione del dvr da parte della società, in violazione di quanto esplicitamente previsto sul punto dal Jobs Act.

La sentenza

Il Tribunale di Milano, preliminarmente, inquadra l’istituto giuridico, definendo il contratto di lavoro intermittente, come il negozio mediante il quale il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore, con le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 13 -18 del d.lgs. n. 81/2015.

L’art. 14 del suddetto decreto prevede espressamente che tale tipologia di contratto non può essere conclusa dai datori che non abbiano provveduto alla valutazione dei rischi.

Pertanto, secondo il Giudice, l’azienda, che non offre la prova documentale della redazione del c.d. dvr, non ha diritto ad assumere dipendenti con rapporto di job on call.

La conclusione di un contratto di lavoro intermittente da parte di una società che non abbia ottemperato al suddetto obbligo, non può che definirsi contraria al dettame normativo e, quindi, illegittima.
Conseguentemente, conclude la sentenza, la sanzione, nonostante non vi sia un’espressa previsione legislativa a tal proposito, non potrà essere che la conversione del rapporto di lavoro intermittente in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Su tali presupposti, nel caso di specie, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal prestatore, riconoscendo il diritto dello stesso alla conversione del contratto di lavoro.

A cura di Fieldfisher