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Corte di Giustizia Europea: l’agente ha diritto alla relativa indennità anche quando la risoluzione avviene durante il periodo di prova


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Con la sentenza C-645/16 del 19.04.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che l’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE, correttamente interpretato, prevede il riconoscimento dell’indennità e del risarcimento anche nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito.

Il fatto affrontato

La Corte di Cassazione francese, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un’indennità di compensazione del pregiudizio risultante dalla cessazione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova ivi pattuito, solleva alla CGUE una questione interpretativa inerente l’art. 17 della direttiva 86/653 CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma, preliminarmente, la legittimità del patto di prova inserito all’interno di un contratto di agenzia sul presupposto che, benché non esista una norma specifica sul punto, una tale pattuizione, ricadente nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva.

La finalità della prova, secondo i Giudici, è quella di facilitare la risoluzione del contratto, affinché il preponente possa sciogliersi dal vincolo contrattuale a seguito del venir meno delle aspettative inizialmente riposte nelle capacità dell’agente.

Tuttavia, a giudizio della Corte, non è corretto ritenere che, durante il periodo di prova, il contratto di agenzia non sia ancora definitivamente concluso.
Al contrario, la formulazione delle disposizioni della citata direttiva del 1986 preclude la possibilità che il periodo di prova sia interpretato nel diritto nazionale come un periodo durante il quale l’esecuzione del contratto non sia ancora iniziata, con conseguente inapplicabilità delle tutele previste a favore dell’agente in caso di recesso.

La sentenza statuisce, pertanto, che le disposizioni relative alla cessazione del rapporto devono trovare applicazione dal momento della conclusione del contratto, anche laddove questo preveda un periodo di prova.
Da ciò deriva che la cessazione del contratto di agenzia a seguito di recesso durante il periodo di prova comporta il riconoscimento all’agente dell’indennità prevista in caso di risoluzione.

A giudizio della Corte, ragionando diversamente, ossia subordinando il riconoscimento dell’indennizzo alla pattuizione o meno di un periodo di prova, si finirebbe per non tenere conto delle prestazioni effettivamente rese dall’agente che la normativa è diretta, invece, a premiare, in contrapposizione, quindi, con la ratio sottesa alla direttiva.

A cura di Fieldfisher