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Corte di Giustizia Europea: in caso di accordo, il lavoratore può prorogare il contratto anche se ha raggiunto i requisiti pensionistici


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Con la sentenza C-46/17 del 28.02.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che la normativa nazionale che consente di posticipare la data di cessazione del contratto anche una volta che il lavoratore abbia raggiunto i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, non contrasta con la normativa europea, se la proroga del rapporto in essere è oggetto di un accordo raggiunto tra datore e dipendente.

Il fatto affrontato

Il Tribunale Superiore del Lavoro di Brema, investito della questione, richiede l’intervento della CGUE, al fine di valutare se la normativa tedesca che prevede la possibilità per il lavoratore ed il datore, mediante un accordo raggiunto in costanza di rapporto, di rinviare, anche a più riprese, la data di cessazione rispetto a quella che è maturata per il raggiungimento dei requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico, sia conforme alla clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 (che mira ad evitare abusi rispetto all’utilizzo di una successione di contratti a termine) e agli articoli 1, 2 e 6 della Direttiva 2000/78/CE (sulla disparità di trattamento in ragione dell’età).

La sentenza

La Corte di Giustizia, partendo dall’analisi dei precetti inseriti all’interno sia dell’Accordo Quadro del 1999 che della citata Direttiva improntata a prevenire discriminazioni sul lavoro basate sul requisito anagrafico, nega la contrarietà della normativa tedesca rispetto ai diktat comunitari.

Secondo la Curia europea la legge applicata in Germania, prevedendo la necessità, per la prosecuzione del rapporto, del raggiungimento di un accordo tra dipendente e datore, non pregiudica alcun diritto del lavoratore.
La volontà espressa impedisce, infatti, da un lato, di ravvisare una limitazione al diritto del prestatore di accedere al pensionamento una volta raggiunto il requisito dell’età, e, dall’altro, di realizzare una precarizzazione sistematica della condizione contrattuale dello stesso.

Anzi, secondo la sentenza, la disposizione in oggetto è da prendere ad esempio, realizzando condizioni più favorevoli e vantaggiose per i lavoratori, permettendo agli stessi di decidere di proseguire il loro rapporto anche successivamente alla maturazione dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia.

A cura di Fieldfisher