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Confindustria: Nota su norme lavoristiche del Decreto Rilancio convertito in legge


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Con una Nota del 24 luglio, la Confindustria analizza criticamente una serie di disposizioni presenti nel decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) come integrato ad opera della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Contratto a termine e somministrazione a termine (art. 93, comma 1-bis).
L’attenzione è, in particolare rivolta alla disposizione, inserita in sede parlamentare, secondo la quale i contratti di lavoro a termine sono prorogati per una durata pari al periodo di sospensione dei relativi rapporti conseguente alle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il predetto art. 93, comma 1-bis, estende il meccanismo automatico di proroga al contratto a termine a scopo di somministrazione.
A tal riguardo, dalla Nota viene citata la circolare n. 14/2020 della Associazione di categoria - ASSOLAVORO - secondo cui la proroga del contratto di lavoro deve ”seguire” necessariamente la proroga del contratto commerciale tra Agenzia e azienda utilizzatrice; viceversa, mancando il presupposto del “regime di somministrazione” non si realizzerebbe lo “scopo di somministrazione” che è causa del contratto di lavoro a termine fra Agenzia e lavoratore somministrato (sul punto si veda: Dopo il divieto di licenziamento, una proroga ex lege dei contratti a termineFAQ ministeriali sulla proroga automatica dei contratti a termine).

Somministrazione irregolare (art.80-bis)
La Nota considera, altresì, l’ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione in legge, con riferimento all’eventuale atto di licenziamento disposto dal soggetto che nella somministrazione “irregolare” si presenta come somministratore.
Anche la conclusione a cui porta questa nuova norma è considerata fonte di preoccupazione: a seguito della stessa, il somministratore “irregolare” può in ipotesi disporre il licenziamento e, qualora il lavoratore coinvolto nella somministrazione irregolare attivi l’azione giudiziaria con lo scopo di conseguire la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, il licenziamento in precedenza disposto dal somministratore “irregolare” non avrebbe alcuna efficacia: risulterà, sottolinea la Nota, tamquam non esset.

Trasferimento di azienda (art. 80, comma 1-bis)
La terza fattispecie considerata riguarda la protrazione fino a 45 giorni (invece degli ordinari 10 giorni) della procedura che, a richiesta delle organizzazioni sindacali, precede il trasferimento di azienda o di ramo di azienda.
Alla Nota non sfugge che, a stregua della nuova disposizione legislativa, la protrazione deve arrivare almeno fino al 17 agosto, data allo stato coincidente con quella riguardante il “blocco” dei licenziamenti economici.

Fonte: Confindustria