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Cassazione: se manca il progetto, il co.co.pro. si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro subordinato


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Con la sentenza n. 4337 del 22.02.2018, la Cassazione afferma che in presenza di un contratto co.co.pro. (istituto oggi abrogato ad opera del Jobs Act) stipulato in assenza di un progetto specifico, a mente di quanto disposto dall’art. 69 del D.lgs. 276/2003 (nella versione ante Riforma Fornero), non si deve procedere ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma si deve automaticamente provvedere alla conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

Il fatto affrontato

L’informatore scientifico, avendo stipulato due successivi contratti di collaborazione professionale con una società, successivamente al recesso irrogatogli dalla stessa, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dell’illegittimità del recesso datoriale, con conseguente diritto alla reintegra, stante la natura subordinata del proprio rapporto lavorativo.

La sentenza

La Corte d'Appello, contrariamente al Tribunale, aveva negato la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la società e l’informatore farmaceutico, stabilendo all’uopo un principio di presunzione juris tantum, vinta dalla prova che, pur in assenza di uno specifico progetto, il rapporto si era comunque svolto con modalità riconducibili alle prestazioni autonome di cui all’art. 2222 c.c.

La Cassazione, censurando la statuizione della Corte Territoriale, ha affermato come la stessa non abbia preso in considerazione il dettato legislativo di cui al comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. 276/2003, secondo il quale quando un rapporto di collaborazione sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, non si deve procedere ad alcun accertamento volto a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma si deve automaticamente convertire il rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della sua costituzione.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, sposando il ragionamento sviluppato nella sentenza di merito ed ammettendo, quindi, la prova circa l’insussistenza della presunta subordinazione, si finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto, andando palesemente contro la ratio sottesa alla sovra citata norma, con la quale il legislatore si è posto l’obiettivo di arginare l’abuso di una siffatta figura contrattuale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata sentenza, in quanto viziata da errore di diritto.

A cura di Fieldfisher