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Cassazione: ritorsivo il recesso intimato al collaboratore che chiede la regolarizzazione del rapporto


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Con la sentenza n. 20530 del 27.06.2022, la Cassazione afferma che ha carattere ritorsivo il recesso intimato al collaboratore, se lo stesso si pone in stretta correlazione con la richiesta del medesimo di regolarizzare il rapporto.

Il fatto affrontato

Il giornalista impugna giudizialmente la comunicazione di recesso dal contratto di collaborazione inviatagli dalla redazione.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la stessa gli era stata notificata quale conseguenza della sua rivendicazione - avanzata in via stragiudiziale - con cui aveva dedotto la natura effettivamente subordinata del rapporto ed il conseguente diritto all'inquadramento come redattore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, accertata la natura subordinata del rapporto, qualifica il recesso intimato dalla società come ritorsivo.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, in ipotesi di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto, il recesso intimato ad un collaboratore deve essere considerato alla stregua di un licenziamento.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove poi detto recesso sia irrogato a distanza di pochi giorni dalla ricezione della lettera con cui il collaboratore rivendica la natura subordinata del rapporto, tale circostanza può considerarsi quale elemento presuntivo per sostenere la natura ritorsiva della sanzione espulsiva.

Per la sentenza, ulteriormente, non rileva - ai fini di una eventuale declaratoria di illegittimità del recesso - lo stato di crisi aziendale, nel caso in cui la società abbia fronteggiato la situazione con il ricorso a strumenti conservativi dei rapporti di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la natura ritorsiva del recesso intimato al collaboratore.

A cura di Fieldfisher