Stampa

Cassazione: quando un addetto al call center può dirsi lavoratore subordinato


icona

Con l’ordinanza n. 16037 del 14.06.2019, la Cassazione afferma che, quando l'attività di un call center risulti funzionale alla commercializzazione del prodotto o complementare alla vendita effettuata online, le circostanze che assumono rilevanza per l'identificazione dei relativi rapporti di lavoro come subordinati sono l'assenza di un rischio economico effettivo in capo ai collaboratori e la messa a disposizione delle energie per gli incombenti necessari ai fini del corretto svolgimento dell'attività commerciale.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di sentir accertare l'insussistenza delle obbligazioni contributive portate dal verbale di accertamento notificatogli dall'INPS.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, stante la natura subordinata dei rapporti di collaborazione intercorsi con i soggetti aventi funzioni di operatori di call center o di gestione del sito web aziendale finalizzato alla vendita via internet di occhiali da sole e da vista.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la prestazione svolta dagli operatori dei call center, avendo tratti del tutto peculiari, al fine di poter essere ricompresa nell’alveo della subordinazione necessita della presenza di alcuni indispensabili indici rilevatori.

Secondo i Giudici di legittimità, i predetti indici si possono così sintetizzare:
- presenza, nel contratto di lavoro, di un generico oggetto della collaborazione;
- svolgimento dell'attività presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società;
- determinazione di un corrispettivo economico in misura fissa (forfettaria od oraria);
- assenza di rischio economico in capo ai collaboratori;
- inserimento dell'attività prestata dagli stessi nell'organizzazione imprenditoriale dell'azienda, con possibilità di controlli datoriali in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento.

Ravvisando la ricorrenza di tutti i predetti indici nel caso di specie, la Suprema Corte, stante la natura subordinata dei rapporti di lavoro, respinge il ricorso proposto dalla società e conferma l’obbligo della stessa di versare la contribuzione previdenziale.

A cura di Fieldfisher