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Cassazione: quando l’impugnazione del co.co.pro. non soggiace al doppio termine di decadenza


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Con la sentenza n. 32254 del 10.12.2019, la Cassazione afferma che il regime di decadenza dall’impugnazione del licenziamento, introdotto dall’art. 32 della l. 183/2010, non si applica all’ipotesi di domanda di nullità del contratto di collaborazione a progetto, in mancanza di uno specifico atto datoriale di risoluzione del contratto.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il contratto di collaborazione a progetto, sostenendo di aver prestato servizio in regime di subordinazione e chiedendo, per l’effetto, le differenze retributive e la riammissione in servizio.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono il ricorso, accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dalla società datrice, stante la mancata impugnazione del contratto a progetto entro sessanta giorni dalla sua cessazione.
Ricorre per cassazione la lavoratrice, sostenendo che detto termine non fosse applicabile, dal momento che il rapporto si era risolto alla sua scadenza naturale, senza alcuna formalizzazione scritta.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello - afferma che la disciplina di cui all’art. 32 della l. 183/2010, proprio perchè ha introdotto nuovi termini a pena di decadenza per l’esercizio di un diritto, deve essere sempre interpretata in modo da darne un ambito di applicazione rigoroso.

Secondo i Giudici di legittimità, il duplice termine (impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni cui deve seguire il ricorso giurisdizionale nei successivi 180) introdotto dalla predetta norma non si applica alle ipotesi in cui non sia presente una comunicazione scritta del datore volta a porre fine al rapporto.

Per la sentenza, rientra in tale ipotesi anche il recesso dal co.co.pro. per volontà del collaboratore o per scadenza naturale del rapporto, mancando del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, potendo la stessa proporre la propria domanda nell’ordinario termine di prescrizione senza incorrere in alcuna decadenza.

A cura di Fieldfisher