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Cassazione: quando è possibile stipulare contratti di lavoro di natura privatistica con la P.A.


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Con la sentenza n. 4197 del 19.02.2020, la Cassazione afferma che, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, in presenza di determinate circostanze, è comunque possibile stipulare con le pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro regolati solo dalla disciplina privatistica.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dopo essere stato licenziato per sopraggiunti limiti di età dall’ente presso cui aveva svolto mansioni di portiere, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a proseguire il rapporto per un biennio successivo alla data di raggiungimento dell'età pensionabile.
La Corte d’appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il diritto reclamato riguardava solo i contratti di pubblico impiego, all’interno dei quali non rientrava quello sottoscritto dal ricorrente. Lo stesso, infatti, risultava regolato dal CCNL di diritto privato per i dipendenti da proprietari di fabbricati, che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro all'età di sessantacinque anni.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, non è impedita la stipula di contratti di lavoro con la P.A. regolati dalla sola disciplina privatistica e non da quella generale, contenuta da ultimo, nel D.Lgs. 165/2001.
A tal fine, però, è indispensabile che ciò sia previsto da una norma specifica, che non consenta di qualificare diversamente il rapporto.

Per la sentenza, tuttavia, l'applicazione della disciplina privatistica è possibile solo laddove il rapporto lavorativo afferisca a casi marginali e sostanzialmente anomali e sia instaurato per ragioni che non possono essere ricondotte a finalità istituzionali specifiche dell'ente datore.

Secondo i Giudici di legittimità, infine, è possibile l'evoluzione di un rapporto instaurato nelle forme privatistiche in un rapporto tipico di pubblico impiego privatizzato, a condizione che ciò sia espressamente disposto da una norma di legge, in forza della quale non sia necessario, a tal fine, il superamento di un apposito concorso.

Su tali presupposti - visto che, in forza di alcuni interventi normativi, i contratti di portierato sono divenuti rapporti di pubblico impiego privatizzato - la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher