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Cassazione: Non è necessaria una forma obbligata di dichiarazione in presenza di un contratto di lavoro a progetto


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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 332 del 10.01.2018, ha affermato che per la stipula di un contratto di lavoro a progetto - istituto introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs. 276/2003, abrogato dal D.Lgs. 81/2015 e tuttora in vigore solo per i rapporti ancora in essere al 25.06.2015 - non è necessaria una forma obbligata di dichiarazione, purché possa desumersi il contenuto della prestazione dal testo complessivo del documento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro a progetto, ha agito in giudizio lamentando la violazione degli artt. 61 e 62 D.Lgs. 276/2003 per insussistenza e genericità del progetto, inesistente in mancanza della sottoscrizione del lavoratore per presa visione, in relazione ai requisiti formali prescritti dall’art. 62.

La sentenza

La Corte di Cassazione, confermando la decisone della Corte territoriale, ha cassato il ricorso promosso dal lavoratore ed ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, ha introdotto un nuovo tipo contrattuale, il lavoro a progetto, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell'art. 409 c.p.c., n. 3, prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
  • L'art. 62 D.Lgs. cit., che ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione, sicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto e dal richiamo anche ad elementi extratestuali.

A cura di Fieldfisher