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Cassazione: nelle realtà aziendali complesse le causali del contratto a termine sono meno rigide


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Con l’ordinanza n. 21672 del 23.08.2019, la Cassazione afferma che, nelle realtà aziendali complesse, l’assunzione a termine per ragioni sostitutive deve ritenersi legittima, anche laddove il contratto non indichi il nome del dipendente sostituito e la causale dell'assenza.

Il fatto affrontato

La lavoratrice - assunta nell’ottobre del 2010 con contratto a tempo determinato per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia - ricorre giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al proprio contratto, a fronte della non specificità della causale dedotta dall’azienda.

L’ordinanza

La Cassazione - ribaltando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro).
Unica condizione essenziale è che detti elementi consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ritiene esistente il requisito della specificità - per effetto dell'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire - e, conseguentemente, accoglie il ricorso presentato dalla società.

A cura di Fieldfisher