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Cassazione: lavoro “a chiamata” è subordinato in presenza di eterodirezione ed assoggettamento ai poteri datoriali


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Con la sentenza n. 3457 del 13.02.2018, la Cassazione afferma che ha natura subordinata il rapporto di lavoro svoltosi mediante chiamata, secondo le necessità della società, con facoltà di aderire o meno da parte del prestatore, se lo stesso è inserito nell’assetto organizzativo aziendale, svolge funzioni predeterminate dall’impresa ed è retribuito ad ore.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, addetta al ricevimento ed al pagamento delle giocate all’interno di un’Agenzia di scommesse ippiche e sportive, ritenendo di natura subordinata il proprio rapporto di lavoro a chiamata (con facoltà di aderire o meno alla chiamata stessa), ricorre giudizialmente al fine di richiedere le differenze retributive ed il t.f.r.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dal Tribunale e della Corte di Appello – ha affermato che il rapporto di lavoro a chiamata intercorrente tra un prestatore ed un’Agenzia di scommesse rientra nell’alveo della subordinazione.

La natura subordinata, secondo i Giudici di legittimità, si evince dalla presenza di molteplici fattori, quali: la localizzazione e la natura delle prestazioni, standardizzate secondo le prescrizioni impartite dal datore; la presenza di vigilanza e controllo per quanto necessario; la struttura dei compensi parametrati esclusivamente in base alle ore lavorate. Da ciò emerge pacificamente la sussistenza degli indici fondamentali dai quali desumere l’applicabilità dell’art. 2094 c.c., ovvero la predisposizione dell’organizzazione da parte dell’azienda, al cui interno si inserisce stabilmente la prestazione del dipendente e l’assoggettamento dello stesso ai poteri datoriali.

La Suprema Corte rileva, poi, come a tal proposito sia irrilevante il fatto che il lavoratore fosse libero di accettare o meno l’offerta e di presentarsi o non presentarsi senza necessità di giustificazione, posto che l’accettazione e la presentazione del prestatore, espressioni del suo consenso, incidono solamente sulla costituzione e sulla sua durata del rapporto (che si instaura volta per volta anche giornalmente), ma non sulla natura dello stesso, che, vista la forma ed il contenuto della prestazione, non può esser altro che subordinato.

Su tali presupposti, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher