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Cassazione: la procedura prevista per il licenziamento disciplinare si applica anche agli apprendisti


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Con la sentenza n. 2365 del 03.02.2020, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, legge n. 300 del 1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente la disdetta anticipata della società dal contratto di apprendistato, intervenuta a seguito delle numerose lamentele ricevute e del suo mancato apprendimento professionale.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce la natura disciplinare del recesso e la, conseguente, illegittimità dello stesso per il mancato rispetto delle prescrizioni procedurali di cui all’art. 7 della L. 300/1970.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico.
La prima fase è contraddistinta da una causa mista: al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, infatti, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale.
La seconda fase, soltanto eventuale - perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. - rientra, invece, nell'ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Secondo i Giudici di legittimità, anche nella prima fase il rapporto è assoggettato all’ordinaria disciplina dei licenziamenti, posto che la funzione formativa si sovrappone ma non assorbe quella del rapporto di lavoro subordinato.

Per la sentenza, ne consegue che, a fronte dell'assimilabilità con l'ordinario rapporto di lavoro, non sussiste alcun motivo per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela prevista, in caso di licenziamento disciplinare, dall’art. 7 della L. 300/1970.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher