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Cassazione: il recesso per giusta causa nel contratto d’agenzia


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Con l’ordinanza n. 10732 del 17.04.2019, la Cassazione afferma che, nell’ambito del contratto d’agenzia, il recesso per giusta causa - seppur basandosi sul precetto di cui all’art. 2119, comma 1, c.c. - è legittimo anche in presenza di un fatto di minore consistenza rispetto a quelli che giustificano la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Il fatto affrontato

L’agente rassegna le proprie dimissioni per giusta causa nell’ambito del contratto di agenzia stipulato con un Istituto bancario, stante la violazione, da parte di quest’ultimo, di norme contrattuali nel rapporto con soggetti terzi (nello specifico clienti).

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. si applica anche ai contratti di agenzia.
Tuttavia, afferma che, nell’ambito di tale tipologia contrattuale, la giusta causa è integrata non soltanto dai comportamenti che incidono direttamente ed in maniera immediata sul sinallagma contrattuale, ma anche da tutte quelle condotte che, pur riflettendosi sul rapporto solo in maniera mediata ed indiretta, risultano lesive dei principi di lealtà e buona fede.

Secondo i Giudici di legittimità, la ratio del predetto assunto risiede nella circostanza che, nel contratto di agenzia, il rapporto fiduciario deve ritenersi particolarmente pregnante.

Per la sentenza, quindi, è riduttivo pensare che il recesso per giusta causa da un contratto di agenzia sia legittimo solo in presenza di comportamenti che riguardano gli obblighi contrattuali che legano in maniera diretta le parti del contratto stesso.
Al contrario, invece, è necessario dare rilevanza anche alle condotte esterne tenute dal preponente, che comunque possono arrecare un disagio all'agente, rendendo più difficoltoso l'esercizio della sua attività lavorativa o ledendo i suoi diritti all'immagine ed alla professionalità rispetto ai clienti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’agente, reputando integrata la giusta causa di recesso a fronte della condotta tenuta dalla banca.

A cura di Fieldfisher