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Cassazione: esentasse il risarcimento del danno per i contratti a termine illegittimamente reiterati nel pubblico impiego


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Con la sentenza n. 6827 del 07.03.2023, la Cassazione afferma che il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine alle dipendenze della PA, afferendo alla perdita di chance di una diversa occupazione, va riconosciuto esente da tasse.

Il fatto affrontato

La dipendente ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità delle ritenute effettuate dal Ministero ex datore di lavoro sulle somme erogatele a seguito della sentenza con il quale il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dei reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro ed aveva disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell'occupazione lavorativa.
La Commissione tributaria regionale rigetta la predetta domanda, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto - legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli Europei - bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A.

Per la sentenza, dunque, detto danno è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, le somme a tal titolo riconosciute non sono assoggettabili a tassazione, in quanto - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono sostitutive della retribuzione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, riconoscendo il suo diritto ad ottenere un risarcimento esentasse.

A cura di Fieldfisher