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Cassazione: da quando decorre la prescrizione in caso di contratti a termine con la PA?


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Con l’ordinanza n. 6051 del 28.02.2023, la Cassazione chiede alle Sezione Unite di pronunciarsi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nelle ipotesi di contratti a termine nel pubblico impiego.

Il fatto affrontato

Il lavoratore – dopo essere stato stabilizzato a seguito di diversi rapporti a termine alle dipendenze di alcune pubbliche amministrazioni – ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento del diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale superiore a quella di assunzione e il, conseguente, pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione avanzata dalla PA datrice a fronte della decorrenza della stessa solo dal momento della stabilizzazione.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che - a fronte dei mutamenti interpretativi, normativi e giurisprudenziali (anche comunitari) intervenuti nel tempo e della notevole modifica delle condizioni economico-sociali - l’attuale diversità di regime tra lavoro a termine fra settore privato e pubblico non trova più giustificazione.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, tale differenza risulta lesiva non solo del diritto UE, ma soprattutto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e delle norme costituzionali inerenti al diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.).

A fonte di ciò, l’ordinanza interlocutoria chiede alle Sezioni Unite di decidere se, mutando gli indirizzi precedenti, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba essere fatta decorrere dalla fine del rapporto di lavoro ( a termine o a tempo indeterminato) o, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell’ultimo, come accade nel lavoro privato.

A cura di Fieldfisher