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Cassazione: ai fini della stabilizzazione valgono anche i rapporti autonomi che celano una subordinazione


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Con la sentenza n. 2978 del 08.02.2021, la Cassazione afferma che, ai fini della stabilizzazione, devono essere conteggiati anche i periodi di lavoro prestato alle dipendenze della PA in regime di autonomia, se il rapporto – per le reali modalità di esecuzione – avrebbe dovuto essere qualificato come subordinato.

Il fatto affrontato

Un ricercatore universitario propone ricorso giudiziale volto ad ottenere la stabilizzazione in relazione ad un duplice rapporto di lavoro intercorso con due diversi enti, dopo che la medesima domanda era stata preventivamente rigettata dalla PA che non aveva ritenuto di calcolare il primo periodo svolto dal ricorrente con contratto di collaborazione autonoma.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il periodo di collaborazione autonoma - sufficiente ad integrare la durata minima mancante per la stabilizzazione - doveva essere considerato come di lavoro subordinato, per l'identità rispetto a periodi così regolati e per genericità dell'oggetto della presunta collaborazione.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, rileva preliminarmente che, al fine di decretare se un lavoratore ha maturato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione un’anzianità sufficiente per essere stabilizzato, è necessario esaminare la correttezza delle tipologie contrattuali utilizzate per regolare i relativi rapporti.

Secondo la sentenza, infatti, il rapporto, che pur configurato come autonomo, debba – in virtù del reale svolgimento dello stesso – essere ricondotto nell’alveo della subordinazione, va considerato utile ai fini della stabilizzazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - ritenendo inappuntabile la motivazione posta alla base della pronuncia di merito - rigetta il ricorso della PA e dichiara il diritto del ricercatore ad essere stabilizzato.

A cura di Fieldfisher