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Tribunale di Roma: legittima la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro durante il lockdown?


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Con la sentenza n. 6569 del 07.07.2021, il Tribunale di Roma afferma che la sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro nel settore della ristorazione risulta giustificata - per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 - solo per il periodo che va dall’11.03.2020 al 16.05.2020, data in cui è stata consentita la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti seppur con diverse restrizioni.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di un ex dipendente della complessiva somma di € 12.329,00, a titolo di retribuzioni maturate e non percepire dal marzo 2020 al gennaio 2021.
A fondamento della propria domanda, parte datoriale rileva la non debenza del credito retributivo ingiunto per impossibilità della prestazione lavorativa, dovuta ad una causa di forza maggiore rappresentata dal divieto legale di svolgere la propria attività imprenditoriale di ristorazione per via delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore è giustificata ed esonera l’imprenditore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato.

Per il Giudice, dunque, la sospensione del rapporto, nell’ambito della ristorazione, risulta giustificata a seguito del blocco della relativa attività disposto - per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 - dal DPCM dell’11 marzo 2020.

Secondo la sentenza, tuttavia, detta legittimazione è venuta meno già dalla data di entrata in vigore del successivo DPCM del 16 maggio 2020, che ha consentito la ripresa delle attività di ristorazione nel rispetto delle linee guida adottate dalle autonomie locali competenti.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma rigetta il ricorso in opposizione per illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto, rendendo esecutivo il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento della somma dallo stesso portata.

A cura di Fieldfisher