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Tribunale di Napoli Nord: quando si integra la discriminazione diretta per disabilità?


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Con la sentenza n. 5192 del 26.11.2021, il Tribunale di Napoli Nord afferma che integra discriminazione di matrice diretta per disabilità la condotta del datore di lavoro che illegittimamente rigetti la domanda di un proprio dipendente volta ad ottenere la concessione di un congedo per assistenza ad un parente portatore di handicap.

Il fatto affrontato

La ricorrente - portatrice di handicap grave ex L. 104/1992 in trattamento chemioterapico, vedova con una figlia minore a carico - propone ricorso ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 al fine di accertare la sussistenza delle discriminazioni dirette subite da parte dell’Ente datore di lavoro di sua zia, che aveva rigettato la richiesta della stessa di poter fruire di un congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 per prestare assistenza alla nipote.
A fondamento della predetta domanda, l’istante deduce che la zia era l’unica persona in grado di fornirle assistenza familiare.

La sentenza

Il Tribunale di Napoli Nord afferma che la condotta tenuta dal Comune deve essere considerata discriminatoria di matrice diretta, in ragione del fattore di protezione dello stato di disabilità posseduto dalla ricorrente, che risulta essere estensibile anche alla persona che presta assistenza al portatore di handicap.

Secondo la pronuncia, detta condotta ha, quindi, provocato alla ricorrente un danno-evento - derivante dalla lesione del diritto soggettivo assoluto a non essere discriminato - con conseguente diritto della stessa a vedersi riconosciuto il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In particolare, per il Giudice, detto risarcimento, oltre ad esercitare una funzione reintegratoria del pregiudizio subito dal soggetto discriminato (tale da consentire il ripristino dello status quo ante pregiudicato dalla condotta: effettività), ha – altresì - una funzione eminentemente sanzionatoria, volta ad evitare che il soggetto discriminante ponga in essere ulteriori comportamenti suscettibili di integrare un’oggettiva disparità di trattamento.

Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli Nord accoglie il ricorso e condanna il Comune al risarcimento, in favore dell’istante, della somma di € 12.000,00.

A cura di Fieldfisher