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Tribunale di Milano: illegittima la sospensione dell’infermiera non vaccinata in aspettativa


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Con la sentenza del 26.11.2021, il Tribunale di Milano afferma che è illegittimo il provvedimento di sospensione di un lavoratore per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, nell’ipotesi in cui il dipendente si trovi già, per altra ragione, in aspettativa.

Il fatto affrontato

L’infermiera impugna giudizialmente il provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e dalla retribuzione notificatole in data 14.09.2021, perché sprovvista del vaccino Anticovid-19.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di aver in precedenza (nello specifico il 06.09.2021) ottenuto dall’INPS la collocazione in aspettativa retribuita biennale ex lege 104/1992.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che i soggetti tenuti a sottoporsi alla vaccinazione sono individuati non solo sulla base della professione esercitata, ma anche sulla scorta dello svolgimento di attività presso determinate strutture.

Per il Giudice, in particolare, la sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i lavoratori destinatari dell’obbligo di vaccinazione.

Secondo la sentenza, nel caso di specie, difetta quest’ultimo requisito, posto che il rapporto di lavoro della ricorrente risultava già sospeso per la fruizione dell’aspettativa prevista dalla L. 104/1992.

Su tali presupposti, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando illegittimo il provvedimento datoriale di sospensione per mancanza di vaccinazione.

A cura di Fieldfisher