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Tribunale di Catanzaro: nessuna tutela d’urgenza per il lavoratore che decide di non vaccinarsi


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Con l'ordinanza del 17.12.2021, il Tribunale di Catanzaro afferma che l’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario non può essere considerato incostituzionale e, anzi, risulta conforme all’art. 32 Cost., dal momento che è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi si vaccina, ma anche a preservare la salute degli altri.

Il fatto affrontato

L’infermiera propone ricorso giudiziale d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., avverso il provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e dalla retribuzione notificatole perché sprovvista del vaccino Anticovid-19.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce la sussistenza del fumus boni iuris – sostenendo, peraltro, l’incostituzionalità della norma introduttiva dell’obbligo vaccinale - e del periculum in mora, costituito dall’assenza della retribuzione per il periodo corrispondente alla sospensione.

L’ordinanza

Il Tribunale di Catanzaro rileva, preliminarmente, che il periculum in mora non può essere ritenuto configurabile alla luce della previsione di cui all’art. 4, comma 9, D.L. 44/2021 (convertito in L. 76/2021), secondo cui la sospensione dal diritto di svolgimento della prestazione lavorativa e dalla conseguente retribuzione produce effetti fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al termine del periodo emergenziale.

Per il Giudice, ciò vuol dire che l’efficacia della sospensione comminata alla lavoratrice deve intendersi condizionata ad un evento risolutivo dipendente dalla volontà della medesima.

In altri termini – continua la pronuncia – la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è sottoposta, ex lege, ad una sorta di condizione risolutiva potestativa (assolvimento dell’obbligo vaccinale), il cui accadimento rientra nella disponibilità del lavoratore il quale, in qualunque momento, con un comportamento volontario, può far cessare gli effetti della sua sospensione dal lavoro e dalla conseguente retribuzione.

Su tali presupposti, il Tribunale di Catanzaro – non ritenendo sussistente uno degli elementi necessari per accogliere l’invocata tutela d’urgenza – rigetta il ricorso della lavoratrice.

A cura di Fieldfisher