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Tribunale di Brescia: l’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittimo?


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Con l’ordinanza del 22.08.2022, il Tribunale di Brescia afferma che presenta profili di incostituzionalità l’obbligo vaccinale imposto ai sanitari, trattandosi di misura in grado di ledere la dignità della persona, stante il taglio di ogni forma di sostentamento anche per far fronte ai bisogni primari della vita.

Il fatto affrontato

L’ostetrica propone ricorso giudiziale d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di impugnare il provvedimento datoriale di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione notificatogli per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale contro il COVID-19.
A fondamento della propria domanda, la medesima:
- da un lato, deduce di non essersi sottoposta alla terza dose di vaccino per aver contratto il virus dopo la seconda inoculazione;
- dall’altro, eccepisce l’illegittimità dell'obbligo vaccinale previsto per i sanitari, sollevando dubbi di costituzionalità dello stesso.

L’ordinanza

Il Tribunale di Brescia rileva, preliminarmente, che l'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei sanitari è dichiaratamente strumentale alla soddisfazione di due interessi pubblici, quello alla tutela della salute collettiva, da un lato, e quello al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio delle prestazioni sanitarie, dall’altro.

Tuttavia, secondo il Giudice, l’art. 4 del DL 44/2021, fa insorgere dei dubbi di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede che l'adibizione del sanitario non vaccinato a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione è ammessa solo per il periodo in cui la vaccinazione è omessa (in virtù di un’esenzione) o solo differita.
In particolare, ciò andrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'irragionevolezza e della lesione del diritto al lavoro.

Per l’ordinanza in commento, infatti, il pericolo di diffusione del virus è uguale in capo a qualsiasi lavoratore non vaccinato indipendentemente dal fatto che l’omessa vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un accertato pericolo per la salute.

Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dall’ostetrica e, conseguentemente, sospende il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

A cura di Fieldfisher