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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019 : Pausa Allattamento e pausa pranzo


madre lavoratrice a lavoro con bambino
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Il Ministero del Lavoro, con l’ interpello n. 2/2019 , fornisce il proprio parere riguardo la maturazione del diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per l’allattamento di cui all’ art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

IL QUADRO NORMATIVO:

La disposizione appena citata riconosce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del bambino, a godere di due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, a condizione che l’orario lavorativo sia superiore a sei ore. Inoltre, nel caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore, la norma prevede una sola ora di riposo. In ogni caso il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che tali permessi debbano essere “ considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione di lavoro “.

Nel caso in esame la lettura dell’art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 deve essere coordinata con un ulteriore disposizione riguardante il regime delle pause lavorative, spettante a ciascun lavoratore sulla base dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, il quale recita: “ Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo “.

IL QUESITO:

Con l’interpello n. 2/2019, viene sottoposto il caso di una lavoratrice presente in sede per 5 ore e 12 minuti, a seguito della fruizione di riposi giornalieri per allattamento. In tale evenienza i permessi di allattamento, essendo “ considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione di lavoro “, devono essere computati come ore di lavoro effettivo e, quindi, comportano il riconoscimento del diritto della lavoratrice alla pausa pranzo e all’attribuzione di buoni pasto?

IL PARERE:

Considerata la rispettiva ratio di ciascuna norma e la specifica funzione della pausa pranzo, definita dal legislatore come “ intervallo “ per il recupero delle energie psico-fisiche, il Ministero del Lavoro ritiene che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti non dia diritto alla pausa ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. Di conseguenza, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019