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INPS – Circ. n. 81 del 08.07.2020: Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione dei permessi ex L. 104/1992


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Con la circ. n. 81 del 08.07.2020, l’INPS fornisce istruzioni operative ed amministrative circa l’utilizzabilità del congedo per emergenza COVID-19 e dell’estensione dei permessi ex lege 104/1992, introdotti rispettivamente dagli artt. 23 e 24 del Decreto Cura Italia (Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia) e modificati dagli artt. 72 e 73 del Decreto Rilancio (Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi).

L’INPS premette che restano ferme tutte le indicazioni già fornite con la circ. n. 45 del 25.03.2020 (INPS – Circ. n. 45 del 25.03.2020: Estensione Congedo covid-19 e permessi 104) e con il mess. n. 1621 del 15.04.2020 (INPS – Mess. n. 1621 del 15.04.2020: Modalità di fruizione del congedo COVID-19).

Poche le indicazioni fornite circa l’estensione dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, essendosi ormai concluso il periodo di fruizione degli ulteriori 12 giorni previsto per i mesi di maggio e giugno.

In ordine al congedo COVID-19, invece, si rileva che, alla luce delle novità apportate dal Decreto Rilancio, i genitori possono fruirne, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli - di età inferiore ai 12 anni - e non per ciascun figlio, entro la data del 31 luglio. Tuttavia detto termine finale, sulla base di un emendamento al D.L. 34/2020 in fase di conversione approvato in Commissione Bilancio alla Camera, dovrebbe essere spostato al 31 agosto.

Viene precisato, altresì, che per le domande presentate dal 29 marzo, non opera più la conversione d’ufficio da congedo “ordinario” a quello per emergenza COVID-19, posto che da quella data, in fase di richiesta, è possibile scegliere la tipologia di astensione dal lavoro.
La conversione resta, invece, possibile per chi ha presentato la domanda tra il 4 e il 19 maggio, cioè tra la conclusione del periodo di fruizione del congedo di 15 giorni introdotto dal D.L. 18/2020 e l’entrata in vigore della versione a 30 giorni prevista dal D.L. 34/2020.

L’Istituto delinea, poi, i casi di compatibilità del predetto congedo con la misura alternativa del c.d. bonus baby-sitting, statuendo che:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Infine, l’INPS conclude fornendo ai datori di lavoro le istruzioni utili per la compilazione delle denunce contributive in ordine ai predetti istituti.

Fonte: INPS