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INPS – Circ. n. 71 del 3.06.2020: Modifica al requisito contributivo per l’accesso alla maternità o paternità e congedo parentale


madre lavoratrice

L’Inps, con la circ. n. 71 del 3.06.2020, illustra le novità riguardanti il diritto alla indennità di maternità o di paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle indennità (d.l. n. 101/2019).

In particolare, come conferma la circolare, con riferimento alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), in capo al soggetto richiedente sul cui compenso è stata applicata l’aliquota piena (ad esempio, per l’anno 2019 l’aliquota del 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l’aliquota del 25,72% per i professionisti), l’indennità di maternità o paternità non risulta più condizionata alla sussistenza del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, essendo sufficiente una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione.

Dato che le descritte novità derivano dal d.l. n. 101/2019, sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto).

La circolare, inoltre, tratta anche del congedo parentale, con il requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale che ugualmente passa da tre ad una mensilità di contribuzione versata con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile.