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Corte di Giustizia Europea: le ferie si maturano anche tra la data del licenziamento e quella della reintegra


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Con la sentenza emessa, il 25.06.2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che, in caso di declaratoria giudiziale di illegittimità del recesso, nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il dipendente matura il diritto alle ferie o al pagamento della relativa indennità sostituiva.

Il fatto affrontato

Un lavoratore bulgaro ed uno italiano, a seguito delle sentenze con cui era stata dichiarata l’illegittimità dei recessi precedentemente irrogatigli, ricorrono giudizialmente – in Bulgaria ed in Italia – al fine di vedersi riconosciute le ferie maturate nel periodo compreso tra la data del recesso e quella della loro reintegrazione nel posto di lavoro.
I giudici bulgaro ed italiano, investiti della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiedono alla CGUE se sia conforme o meno al diritto dell’Unione europea l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei due Paesi, secondo cui - in caso di declaratoria giudiziale di illegittimità del recesso - nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la reintegrazione del dipendente quest’ultimo non ha diritto alle ferie annuali retribuite, non avendo in concreto prestato alcuna attività.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma, preliminarmente, che, qualora un dipendente non sia in grado di adempiere alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, il diritto alle ferie annuali non può essere subordinato all’obbligo di aver effettivamente lavorato.

Secondo i Giudici, ovviamente, rientra tra i motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore quello di non aver svolto la propria prestazione in forza di un licenziamento dichiarato successivamente illegittimo.

Per la sentenza, ne consegue che il periodo compreso tra il recesso illegittimo e la reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro, deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate durante detto periodo o in alternativa, laddove per qualsivoglia ragione non possa fruirne, ad un’indennità sostitutiva delle stesse.

A cura di Fieldfisher