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Corte Costituzionale: rapporto tra trattamento di maternità e congedo straordinario per assistenza di coniuge o figlio disabili


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Con la sentenza n. 158 del 13.07.2018, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della normativa che non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità il periodo di congedo straordinario, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di accertata gravità.

Il caso affrontato

Il Tribunale ordinario di Torino ed il Tribunale ordinario di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, sollevano, in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non prevede che il trattamento di maternità possa essere erogato anche alla lavoratrice che abbia fruito di un congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 (per l’assistenza al coniuge o al figlio portatori di handicap in situazione di gravità) e che al momento della richiesta non abbia ripreso a lavorare da più di sessanta giorni.

La sentenza

La Corte Costituzionale evidenzia, preliminarmente, che la norma contenuta nel TU del 2001, pur apprestando una disciplina articolata delle diverse ipotesi di sospensione e di interruzione dell’attività lavorativa, anteriori all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, e delle fattispecie in cui l’indennità di maternità è concessa anche quando sia trascorso un periodo superiore a sessanta giorni tra l’assenza o la sospensione e l’inizio dell’astensione obbligatoria, appare fallace nella parte in cui non annovera tra dette esigenze preminenti di tutela la necessaria assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario concesso ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Secondo la Consulta, tale mancanza si pone in contrapposizione alla ratio sottesa sia all’art. 37, primo comma, della Costituzione, che accorda una speciale adeguata protezione alla madre lavoratrice e al bambino, sia al citato art. 42 del TU del 2001 che si pone l’obiettivo di garantire la cura del disabile nell’àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione.

Su tali presupposti la Corte Costituzionale: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”.

A cura di Fieldfisher