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Cassazione: spetta agli eredi l’indennità per le ferie non godute dal lavoratore defunto


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Con l’ordinanza n. 7976 del 21.04.2020, la Cassazione afferma che il datore deve pagare agli eredi del dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie dallo stesso non godute.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore propongono ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di richiedere il pagamento da parte della società della somma di € 37.547,78, a titolo di ferie non godute dal defunto congiunto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che tale indennità è dovuta a prescindere da una responsabilità datoriale per mancato godimento.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la fruizione delle ferie anche senza sua colpa, sorge il diritto del lavoratore al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Secondo i Giudici di legittimità, tale diritto del lavoratore viene meno solo nell’ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore.

Per la sentenza, dunque, solo in presenza di questa prova, laddove il prestatore, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere dei giorni di ferie, l'indennità sostitutiva non è dovuta.
In tutti gli altri casi, le ferie maturate e non fruite devono essere monetizzate al momento della cessazione del rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la condanna della stessa a pagare la somma ingiuntale a titolo di indennità di ferie non godute da parte del dipendente defunto.

A cura di Fieldfisher