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Cassazione: quando si integra l’abuso dei permessi ex lege 104?


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Con l’ordinanza n. 2235 del 25.01.2023, la Cassazione afferma che allontanarsi dall’abitazione dell’invalida assistita, durante la fruizione di un permesso ex lege 104, non integra un abuso del dritto laddove detta condotta sia finalizzata ad arrecare una qualche utilità alla disabile.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, durante una giornata di permesso ex lege 104/1992, si era assentato dal domicilio dell'invalida cui doveva prestare assistenza dalle 9,30 alle 13,30 e poi dalle 17,00 alle 19,23.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta del ricorrente gravemente lesiva dei doveri di correttezza e buona fede, tanto da realizzare una indebita percezione dell'indennità da parte dell'istituto previdenziale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'assenza dal lavoro del dipendente per fruizione dei permessi ex L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con l’assistenza del parente disabile.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, detta assistenza può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un'utilità per l'invalido, a condizione che durante il permesso non sia stato sottratto tempo all'assistenza del disabile.

Diversamente, continua la sentenza, il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse non solo integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, ma ha rilievo anche ai fini disciplinari.

Su tali presupposti, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale, che dovrà procedere ad un nuovo esame delle evidenze istruttorie per verificare se, effettivamente, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato.

A cura di Fieldfisher