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Cassazione: il mancato godimento delle ferie può essere desunto dalle buste paga


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Con l’ordinanza n. 16656 del 21.06.2019, la Cassazione afferma la piena validità delle buste paga del dipendente come prova del mancato godimento da parte dello stesso dei periodi di ferie nella misura indicata dal contratto collettivo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie e permessi non goduti, fornendo - come prova documentale del mancato godimento - le buste paga.
La Corte d'appello accoglie la predetta domanda, affermando la piena validità di tale prova e riconoscendo al dipendente il diritto rivendicato.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ritiene di non aderire al motivo di ricorso della società basato sulla relatività del valore probatorio delle buste paga.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il predetto principio va affermato soltanto in relazione alle contestazioni mosse da parte del lavoratore in ordine alle risultanze in esse contenute.

Per la sentenza, lo stesso principio va, invece, escluso laddove le contestazioni provengano dal datore di lavoro, ossia dallo stesso soggetto che ha emesso il documento contabile.

Su tali presupposti la Suprema Corte - ritenendo adeguatamente provato il mancato godimento del periodo di ferie annuali nella misura prevista dal CCNL - respinge il ricorso proposto dalla società e condanna la stessa a corrispondere l'indennità sostitutiva al dipendente.

A cura di Fieldfisher