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Cassazione: il diritto del dirigente alla monetizzazione delle ferie non godute


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Con l’ordinanza n. 29113 del 06.10.2022, la Cassazione afferma che, al termine del rapporto, il pubblico dirigente ha sempre diritto a vedersi riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, eccezion fatta per il caso in cui il datore provi di averlo formalmente invitato a godere delle relative giornate.

Il fatto affrontato

La dirigente medica, al termine del rapporto con la ASL, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva per i 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi di servizio.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di non aver potuto fruire delle ferie in quanto le relative istanze da essa presentate erano state respinte dal Direttore della sua Unità Operativa con la motivazione “per necessità di servizio”.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, non avendo la lavoratrice provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio, né quali fossero state le specifiche motivazioni che avevano determinato l’accumulo delle giornate.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa, è irrinunciabile.

Per la sentenza, ne consegue che il dirigente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in ossequio alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, detto diritto non può essere in alcun modo violato, essendo a tal fine ininfluente la circostanza che il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando il suo diritto a ricevere la richiesta indennità sostitutiva delle ferie.

A cura di Fieldfisher