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Cassazione: per dimostrare la consegna della contestazione basta la prova dell’invio della raccomandata


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Con l’ordinanza n. 9427 del 05.04.2023, la Cassazione afferma che, al fine di dimostrare l'avvenuta consegna al lavoratore della contestazione disciplinare, costituisce prova certa dell’invio la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per abuso di tre giorni di permesso ottenuti ex lege 104, deducendo di essere venuto a conoscenza della relativa contestazione disciplinare solo il 12 gennaio 2018 e, quindi, dopo l'intimazione del recesso.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo tempestiva la conoscenza da parte del dipendente della lettera di contestazione, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale, in assenza del destinatario dal proprio domicilio, a far data dal 28 dicembre 2017.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito - rileva che la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione.

Secondo i Giudici di legittimità, da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.

Ciò, continua la sentenza, risulta superabile solo dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher