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Cassazione: niente sanzione se l’accesso abusivo all’archivio informatico non provoca danni


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Con l’ordinanza n. 24119 del 03.08.2022, la Cassazione, in tema di pubblico impiego, afferma che non può essere sospeso dal servizio il dipendente che compie accessi abusivi all’archivio informatico dell’Istituto datore, se detta condotta non provoca danni alla PA.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi comminatale per aver effettuato, per scopi personali, ben 480 accessi indebiti all’archivio informatizzato dell’Ente datore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la norma regolamentare posta a fondamento della sanzione richiedeva, quale elemento costitutivo, il grave danno provocato all’Amministrazione, circostanza questa, invece, non provata nel caso di specie.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, ai fini della loro interpretazione, i codici disciplinari adottati dagli Enti altro non sono che atti unilaterali del datore di lavoro pubblico che, come tali, non hanno natura normativa.

Nel caso di specie, continua la sentenza, il regolamento posto alla base dell’impugnata sospensione prevede quale condotta disciplinarmente rilevante la violazione degli obblighi di comportamento dalla quale sia derivato un grave danno per l’amministrazione.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il grave danno integra un elemento costitutivo della condotta sanzionata, con la conseguenza che, ove non sia dimostrata la sua verificazione in concreto, non è possibile applicare la sanzione prevista.
In caso contrario la previsione sarebbe illegittima per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto finirebbe per sanzionare il dipendente per qualsivoglia violazione di obblighi di comportamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Istituto datore, confermando l’illegittimità della sanzione irrogata a fronte dell’assenza di qualsivoglia danno.

A cura di Fieldfisher