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Cassazione: niente abuso di ufficio se la condotta è finalizzata a denunciare un illecito


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Con l’ordinanza n. 14093 del 22.05.2023, la Cassazione afferma che il pubblico dipendente, al fine di denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, può porre in essere tutte le condotte necessarie al reperimento delle informazioni utili alla denunzia.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente la sanzione irrogatale per aver effettuato un accesso ingiustificato a documenti riservati, non disponibili in ragione delle sue mansioni, al fine di denunciare una condotta illecita di cui era venuta a conoscenza.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo la condotta della ricorrente rientrante nelle previsioni in materia di whistleblowing.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede l’esonero dalla responsabilità disciplinare per la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che dette condotte devono essere state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate.

Per la sentenza, ne consegue che, a tal fine, il lavoratore può porre in essere tutte le condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale (con riferimento, ad esempio, all’abuso di ufficio), siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e dichiara l’illegittimità della sanzione irrogatale.

A cura di Fieldfisher