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Cassazione: il lavoratore ha diritto a non accusarsi nel procedimento disciplinare


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Con l’ordinanza n. 16434 del 21.06.2018, la Cassazione afferma che non deve risultare aggravata la posizione della lavoratrice che pur avendo posto in essere una condotta illecita, neghi di averlo fatto in sede di procedimento disciplinare. Vale, infatti, anche nel civile il principio del nemo tenetur se detergere, in virtù del quale nessuno è obbligato ad affermare la propria responsabilità.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver consentito, quale addetta alla cassa, che una cliente portasse via la spesa senza pagarne il prezzo e per non avere immediatamente denunciato l'accaduto al datore.
In conseguenza di ciò, la Corte rigetta la domanda ritenendo la suddetta condotta aggravata dal fatto che la medesima, piuttosto che scusarsi ammettendo l’addebito, aveva tentato di occultare il fatto, negando ostinatamente qualsiasi responsabilità.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la valutazione circa la gravità della condotta ascritta alla lavoratrice, anche sotto il profilo della volontarietà e colpevolezza dei comportamenti tenuti dalla stessa, deve essere avulsa dal fatto che la medesima abbia negato, all’interno del procedimento disciplinare, qualsiasi responsabilità.

Ragionando diversamente, secondo i Giudici di legittimità, si finirebbe per comprimere il diritto di difesa della lavoratrice, violando il generalissimo principio del nemo tenetur se detegere.
Facoltà quest’ultima sicuramente da riconoscere, non ostandovi alcun superiore principio, in ambito di sanzioni disciplinari.

Per la sentenza, infatti, l’esercizio di una facoltà inerente diritti primari (art. 24 Cost.) afferenti, in ultima analisi, alla dignità stessa della persona, non può tradursi in elemento sfavorevole rispetto alla valutazione sulla gravità del comportamento sottoposto a giudizio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie ricorso proposto dalla lavoratrice, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher