Stampa

Tribunale di Padova: legittimo l’utilizzo di un’agenzia investigativa per scovare le condotte illecite del dipendente


icona

Con l’ordinanza n. 6031 del 04.10.2019, il Tribunale di Padova afferma che è legittima, poiché proporzionata, l’attività di controllo posta in essere dalla società datrice, mediante un’agenzia investigativa, nei confronti di un lavoratore assentatosi più volte dal servizio senza autorizzazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essersi allontanato ripetutamente dal servizio senza permesso, facendosi indebitamente riconoscere la relativa retribuzione.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce l’illegittimità del recesso per aver la società indebitamente utilizzato un’agenzia investigativa - che lo seguiva fuori dall’ufficio - per venire a conoscenza delle condotte contestategli e poste a fondamento della sanzione espulsiva.

L'ordinanza

Il Tribunale afferma, preliminarmente, che il rigoroso divieto di controllo occulto - sancito dall’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori - sull’attività svolta al di fuori dei locali aziendali, non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare condotte illecite. Trattasi dell’estensione all’ambito applicativo del citato art. 3 dei c.d. controlli difensivi.

Secondo il Giudice, tale possibilità è consentita a maggior ragione laddove l’illecito del dipendente integri, come nel caso di specie, ipotesi penalmente rilevanti.
Risulta, infatti, ravvisabile il reato di truffa, ogniqualvolta il lavoratore - attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio - assicuri un orario ridotto e, tuttavia, percepisca per intero il compenso stabilito per la giornata lavorativa completa.
L'assenza per alcune ore incide, invero, sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro.

Per la sentenza è, inoltre, possibile utilizzare in giudizio, come prove, le fotografie contenute nella relazione investigativa.
Ciò, in quanto le modalità di controllo implementate dalla società datrice risultano proporzionate rispetto all’esigenza di bilanciare, da un lato, la tutela dell’interesse datoriale di reprimere condotte illecite lesive del patrimonio aziendale e, dall’altro, l’interesse del lavoratore alla tutela della propria privacy.

Su tali presupposti, il Tribunale di Padova, ritenendo legittimo il modus operandi tenuto dalla società, dichiara legittimo il licenziamento irrogato al ricorrente.

A cura di Fieldfisher