Stampa

Cassazione: legittimo registrare colloqui con i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore


icona

Con la sentenza n. 12534 del 10.05.2019, la Cassazione afferma che è legittima la condotta di un lavoratore che registra di nascosto le conversazioni coi colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore in una causa futura o imminente, costituendo essa l’esercizio del diritto di difesa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver rivolto gravi accuse ai vertici del Consorzio datore e per aver registrato colloqui, intercorsi sul punto, con i colleghi all’insaputa degli stessi.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo sussistente, alla luce delle condotte contestate, la giusta causa di recesso.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando parzialmente quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente ed i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti.
Ciò in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.

Per la sentenza, ne consegue che è legittima ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher