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Tribunale di Roma: quando si integra la perdita di chance per il lavoratore?


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Con la sentenza del 01.12.2022, il Tribunale di Roma afferma che, in ambito giuslavoristico, il dipendente può denunciare una perdita di chance in presenza di un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla sua mancata ricollocazione, anche presso altre società del gruppo, a seguito della sospensione unilaterale del rapporto dichiarata illegittima da una precedente sentenza.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva preliminarmente che – in ambito giuslavoristico – il danno da perdita di chance consiste nella privazione non del risultato utile al quale il lavoratore aspirava, ma della possibilità di conseguirlo.

Per il Giudice, quindi, detto danno si integra quando la chance perduta presenta la ragionevole certezza o quantomeno l’elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi.

Secondo la pronuncia in commento, il lavoratore ha – dunque – l’onere di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso del lavoratore, avendo egli dimostrato che – in caso di sottoposizione a un trattamento speculare a quello ricevuto da molti suoi colleghi – avrebbe avuto la chance di continuare a prestare servizio e di guadagnare in termini di retribuzioni e di TFR, con miglioramento del proprio futuro trattamento pensionistico e della propria professionalità.

A cura di Fieldfisher