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Tribunale di Pordenone: la P.A. deve pagare l’iscrizione all’albo ai dipendenti professionisti che svolgono la loro attività in esclusiva


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Con la sentenza n. 116 del 06.09.2019, il Tribunale di Pordenone afferma che la Pubblica Amministrazione deve pagare il costo di iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti che sono tenuti ad assolvere tale incombenza e che esercitano la loro attività con obbligo di esclusiva a favore della P.A.

Il fatto affrontato

I lavoratori, infermieri dipendenti di una ASL a tempo pieno ed indeterminato con vincolo di esclusività, ricorrono giudizialmente al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo, in capo alla P.A. datrice, di pagare la loro quota di iscrizione all’albo professionale.

La sentenza

Il Tribunale – richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale – afferma che quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente.
Pertanto, la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che gravano sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati della stessa.

Per la sentenza, infatti, nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui.
Conseguentemente deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

Su tali presupposti, il Tribunale di Pordenone riconosce il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare ai propri dipendenti i costi per l’esercizio della loro attività, incluso quello inerente l’iscrizione all’albo professionale.

A cura di Fieldfisher