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Tribunale di Brescia: dopo la riforma Fornero la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre dal termine del rapporto


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Con la sentenza n. 523 del 26.05.2021, il Tribunale di Brescia afferma che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all'art. 18 della L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, neppure laddove opera la tutela c.d. reale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente presso una società cooperativa dal 2008 al 2015, ricorre giudizialmente al fine di richiedere delle differenze retributive per un importo di € 72.237,99.
L’azienda nel costituirsi, deduce – tra le altre cose – che, avendo oltre 60 dipendenti ed operando quindi la tutela reale, tutti i crediti maturati fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso, avvenuta il 20.05.17, erano estinti per decorso della prescrizione quinquennale.

La sentenza

Il Tribunale di Brescia rileva, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda datrice.

Per il Giudice, infatti, in seguito all’entrata in vigore della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la sospensione del corso della prescrizione (statuita dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 63/1966 e 174/1972) deve trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (come quello in esame) e non soltanto a quelli soggetti alla c.d. tutela obbligatoria ex lege 604/1966.

Secondo la sentenza, invero, il testo attualmente vigente dell'art. 18 della L. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi residuali di illegittimità del licenziamento.
Con la conseguenza che, nel corso del rapporto, il dipendente si trova in una posizione di debolezza dettata da una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di recesso illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale.

Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia dichiara non fondata l’eccezione solleva dalla società e accoglie, nel merito, il ricorso del lavoratore.

A cura di Fieldfisher