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TAR Umbria: può aggiudicarsi un appalto pubblico solo l’impresa che rispetta gli obblighi in tema di minimi salariali


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Con la sentenza n. 168 del 09.03.2018, il TAR Umbria, in tema di aggiudicazione di appalti pubblici, afferma che, ai sensi dei precetti di cui al D.lgs. 50/2016, deve essere esclusa qualsivoglia offerta proposta in violazione degli obblighi retributivi minimi.

Il fatto affrontato

Il gestore uscente del servizio di spazzamento stradale di due Comuni partecipa alla procedura aperta, indetta per il riaffidamento del predetto servizio mediante accordo quadro, collocandosi al secondo posto della graduatoria di gara.
In conseguenza di ciò, impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva ad altro operatore, lamentando l’illegittimità del giudizio di congruità con particolare riferimento al mancato riscontro dell'effettivo rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalle tabelle ministeriali da parte dell’impresa vincitrice.

La sentenza

Il TAR, preliminarmente, evidenzia che la questione concerne l’affidamento di servizi ad alta densità di manodopera, essendo il costo del personale pari ad almeno il 50 % dell’importo totale del contratto.

Secondo i Giudici è, pertanto, necessaria l’applicazione della normativa contenuta all’interno del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016), il quale prevede che, nell’esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici siano obbligati a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica dell’offerta.
Ratio della suddetta norma è proprio quella di garantire il rigoroso rispetto dei diritti minimi che riguardano i fondamentali interessi ambientali, sociali e lavoristici.

Da ciò consegue, per la sentenza, l’esclusione di qualsivoglia offerta proposta in violazione degli obblighi retributivi minimi, e questo anche indipendentemente dalla congruità della medesima offerta valutata nel suo complesso.
Il Codice dei Contratti Pubblici, infatti, esclude tassativamente che la stazione appaltante possa ammettere giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Su tali presupposti, visto che, nel caso di specie, l’obbligo inderogabile della stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi tabellari non era stato assolto, il TAR ha accolto il ricorso presentato dall’impresa collocatasi al secondo posto della graduatoria di gara.

A cura di Fieldfisher