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Corte di Giustizia Europea: non si applica l’IVA ai buoni acquisto erogati ai dipendenti


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Con la sentenza emessa, il 17.11.2022, nella causa C-607/20, la Corte di Giustizia UE afferma che non rientra nel campo di applicazione IVA l’erogazione di buoni acquisto ai dipendenti, nell’ambito di un programma istituito per gratificare e premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

Il fatto affrontato

Una società del Regno Unito ricorre giudizialmente avverso un accertamento fiscale con il quale l’amministrazione tributaria inglese aveva richiesto il versamento dell’IVA sul valore di buoni acquisto offerti ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti e di premiazione.
Il Tribunale britannico, investito del caso, chiede alla CGUE – tramite un rinvio pregiudiziale – se l’art. 26, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione anche una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma istituito per gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva che l’attribuzione, da parte della società, dei buoni acquisto è effettuata senza remunerazione o corrispettivo da parte dei dipendenti beneficiari e il loro costo è sostenuto dalla stessa società che ne trae un vantaggio sotto forma di prospettiva di incrementare il suo fatturato, grazie alla maggiore motivazione dei lavoratori e, di conseguenza, a un aumento del loro rendimento.

Per la sentenza, quindi, il vantaggio personale che il dipendente ne trae risulta soltanto accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa.

Secondo i Giudici, dunque, l’attribuzione a titolo gratuito dei buoni acquisto ai dipendenti designati nell’ambito di un programma premiante è finalizzata ad incrementare il rendimento dei suoi dipendenti e, pertanto, il buon funzionamento e la redditività dell’impresa.

Su tali presupposti, la CGUE afferma che tale prestazione di servizi, non essendo effettuata per fini estranei all’impresa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

A cura di Fieldfisher