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Corte di Giustizia Europea: il principio della parità di retribuzione è direttamente invocabile dai singoli lavoratori


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Con la sentenza emessa, il 03.06.2021, nella causa C-624/19, la Corte di Giustizia afferma che “l’articolo 157 TFUE deve essere interpretato nel senso che ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo”.

Il fatto affrontato

Alcuni lavoratori, tanto di sesso femminile quanto di sesso maschile, impiegati presso diversi punti vendita della società datrice, ricorrono giudizialmente deducendo di non aver ricevuto una retribuzione pari a quella di alcuni colleghi impegnati nella medesima attività, in violazione dell’art. 157 TFUE.
Il Tribunale del lavoro di Watford investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se l’art. 157 TFUE possa essere invocato quale norma ad efficacia diretta nelle azioni avanzate dai lavoratori che chiedono un raffronto con la retribuzione erogata ad altri dipendenti.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’art. 157 TFUE ha carattere imperativo ed impone un obbligo di risultato circa il rispetto della parità di trattamento retributivo per quanto riguarda sia uno «stesso lavoro» che un «lavoro di pari valore».

Secondo i Giudici, detto principio di non discriminazione tra lavoratori deve rinvenirsi non solo negli atti promanati dalle pubbliche autorità, ma anche in tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato e nei contratti fra singoli.

Per la sentenza, dunque, l’art. 157 TFUE produce effetti diretti creando, in capo ai singoli, diritti che i giudici nazionali hanno il compito di tutelare, mediante un accertamento fattuale che presuppone l’utilizzo dei soli criteri di identità del lavoro e di parità di retribuzione indicati dall’art. 119 del Trattato CEE.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara l’efficacia diretta dell’art. 157 TFUE in tutte le controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione.

A cura di Fieldfisher