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Cassazione: tutte le indennità di fine rapporto si prescrivono in cinque anni


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Con la sentenza n. 14062 del 21.05.2021, la Cassazione afferma che tutte le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto sono assoggettate alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., a prescindere che siano di natura retributiva o previdenziale.

Il fatto affrontato

L’agente ricorre giudizialmente al fine di ottenere, dalla banca preponente, l’indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che detta indennità era soggetta al termine di prescrizione decennale e che tale termine, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, era stato interrotto prima con lettera dell'agente ricevuta dalla società in data 24.12.1993 e successivamente con il ricorso depositato il 13.11.2003.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in caso di cessazione del rapporto, tutte le indennità spettanti al lavoratore sono assoggettate alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 5, c.c., e non all'ordinario termine decennale.

Per la sentenza, detta previsione prescinde sia dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità che dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò trova la sua ragione giustificativa nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’indennità di mancato preavviso richiesta dall’agente.

A cura di Fieldfisher