Stampa

Cassazione: sull’indennità di mancato preavviso non si calcola il TFR


icona

Con la sentenza n. 1581 del 19.01.2023, la Cassazione afferma che l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del TFR, poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo, invece, riferibile ad un periodo non lavorato una volta intervenuto il recesso.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per g.m.o. dalla Banca datrice, chiedendo – tra le altre cose – la condanna della stessa all’integrazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR sull’intero importo di detta indennità.
La Corte d’Appello rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del recesso, accogliendo invece quella finalizzata all’ottenimento del TFR sull’indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata dei rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR, essendo mancato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Per la sentenza, quindi, in relazione a detto periodo il dipendente ha diritto solo al riconoscimento della relativa indennità sostitutiva, ma non anche all’inclusione della stessa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie (sul punto) il ricorso della società, statuendo la non debenza della richiesta integrazione del TFR.

A cura di Fieldfisher