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Cassazione: quando può essere revocata la concessione dell’auto aziendale


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Con l’ordinanza n. 11538 del 02.05.2019, la Cassazione afferma che il datore può legittimamente revocare in maniera unilaterale il benefit dell’auto aziendale, senza preavviso e senza diritto per il lavoratore ad alcun indennizzo, quando la concessione della stessa preveda che il dipendente possa utilizzarla per fini personali solo a titolo oneroso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la condanna della società datrice alla riconsegna dell'auto aziendale, concessagli quale fringe benefit di natura retributiva e successivamente revocatagli.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, laddove l’auto aziendale venga concessa ad esclusivo interesse dell'azienda, può essere revocata dalla datrice di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso.
In tali casi il dipendente non ha diritto ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo ed, anzi, allo stesso vengono addebitati in busta paga i costi relativi all'uso personale dell'autoveicolo.

Per i Giudici di legittimità, infatti, l'uso così regolamentato dell'autovettura aziendale, rispondendo all'interesse della datrice di lavoro ed essendo oneroso per il dipendente, non integra un compenso in natura che può trovare la sua causa nel sinallagma contrattuale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del modus operandi tenuto dalla società circa la revoca unilaterale dell’auto aziendale.

A cura di Fieldfisher