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Cassazione: quali emolumenti vanno considerati nella base di calcolo dei vari istituti retributivi?


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Con la sentenza n. 26510 del 20.11.2020, la Cassazione afferma che un emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi se ciò non è espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la somma di € 9.011,52, spettantegli a titolo di differenze retributive maturate dal 04.03.2004 al 31.12.2007 e derivanti dall'omesso inserimento dell'assegno ad personam nella base di calcolo di tutti gli istituti contrattuali, ivi inclusi quelli indiretti.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, in tema di retribuzione dovuta al lavoratore ai fini dei c.d. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività, che può essere previsto solo da specifiche norme di legge o di contratto collettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il compito di individuare le voci da includere nella base di calcolo della c.d. retribuzione normale è riservato all'autonomia collettiva.

Per la sentenza, dunque, in mancanza di una previsione espressa di legge o del CCNL di riferimento, un determinato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo sufficiente, a tal fine, il silenzio della normativa collettiva sul punto.

Su tali presupposti – posto che, nel caso di specie, non vi era alcuna norma contrattualcollettiva che prevedeva l’inserimento dell’assegno ad personam nella base di calcolo degli istituti indiretti – la Suprema Corte accoglie il ricorso della società.

A cura di Fieldfisher