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Cassazione: quale retribuzione va riconosciuta al pubblico dipendente in caso di trasferimento ad un altro ente?


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Con l’ordinanza n. 9306 del 20.05.2020, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento da un ente pubblico ad un altro, al dipendente devono essere riconosciute tutte le voci retributive precedentemente corrispostegli in maniera stabile e continuativa.

Il fatto affrontato

I lavoratori, all’esito del passaggio dagli enti locali all'Amministrazione statale, ricorrono giudizialmente, lamentando che, nella base di calcolo della retribuzione utilizzata all'epoca dell'inquadramento nei ruoli statali, era stato considerato solo lo stipendio tabellare e non anche il premio di produttività.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sostenendo che il controllo di legittimità dell'operato della P.A. in occasione del trasferimento del personale doveva riguardare esclusivamente il mantenimento delle condizioni retributive godute dai lavoratori al momento del trapasso, senza la possibilità di imporre una dinamica progressiva di carriera diversa da quella spettante nell’Ente di provenienza.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva n. 77/187/CE, è necessario valutare se il trasferimento da un datore di lavoro pubblico ad un altro abbia comportato l'applicazione di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza.
Il tutto secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.

Secondo i Giudici di legittimità, con ciò si intende fare riferimento non a qualsiasi indennità, premio o emolumento percepito nell'anno precedente al trasferimento, ma ad emolumenti destinati ad essere riconosciuti con continuatività.

Per la sentenza, infatti, il termine di paragone è rappresentato dal pregresso e consolidato ammontare della retribuzione in ragione dell'inquadramento da trasporre presso la nuova Amministrazione ed a prescindere da contingenze del rapporto preesistente.

Posto che, nel caso di specie, la lamentela dei lavoratori era inerente alla mancata considerazione di un premio di produttività percepito solo per l'anno 1999 presso la P.A. di provenienza, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dagli stessi.

A cura di Fieldfisher