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Cassazione: per ricevere l’indennità è necessaria la formale istituzione della posizione organizzativa


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Con l’ordinanza n. 12113 del 13.04.2022, la Cassazione afferma che il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la P.A. datrice di lavoro abbia istituito la relativa posizione.

Il fatto affrontato

I lavoratori, avvocati dipendenti dell’ufficio legale del Comune, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nella misura massima prevista dal CCNL per la valorizzazione delle alte professionalità.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che - in assenza di specifica istituzione ed individuazione delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità da parte dell’Ente datore - doveva essere escluso il diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il trattamento accessorio rivendicato.

L’ordinanza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che il pubblico dipendente ha diritto a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa solo se l’Ente datore ha istituito la relativa posizione.

Per la sentenza, detta istituzione rientra, infatti, nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, è da escludere che prima dell'adozione dell’atto costitutivo delle posizioni organizzative sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico, risultando – ai suddetti fini – irrilevanti sia gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali che l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dei lavoratori, dichiarando non dovuto il trattamento accessorio richiesto a fronte del mancato affidamento degli incarichi di alta professionalità da parte del Comune datore.

A cura di Fieldfisher